Malasanità. Eccellenza Italiana

Malasanità. Eccellenza Italiana

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In Italia c’è una forte malasanità? Come si posiziona sull’argomento l’Italia rispetto agli altri paesi dell’Unione Europea? In questo numero di Salute Plus l’Avv. Biserni ci parla di questo interessante tema con i relativi dati a supporto per avere un quadro della situazione.

Buongiorno avvocato, grazie per aver accettato il nostro invito per discutere di questo tema di interesse pubblico. Le chiedo, come prima domanda, se ci offre una definizione di malasanità e una visione della malasanità in Italia confrontata anche rispetto agli altri paesi dell’Unione Europea.

Buongiorno a voi e grazie per la preziosa occasione di trattare questo argomento. Vorrei cominciare partendo dal significato del termine malasanità con cui si intendono tutti quegli “avvenimenti e comportamenti di medici e operatori sanitari che causano un danno fisico o psichico al paziente, fino all’eventualità peggiore ovvero la morte”. Secondo questa definizione, la malasanità è, dunque correlata ad un comportamento negligente, irresponsabile o incurante di un medico o una struttura ospedaliera, che dovranno risponderne in sede giudiziale se il paziente o i familiari decideranno di chiedere un risarcimento del danno. Nonostante il sistema sanitario nazionale italiano (SSN) sia un’eccellenza a livello mondiale, ogni anno in Italia si verificano casi legati alla malasanità e cioè errori medici o del personale sanitario che possono comportare danni più o meno gravi ai pazienti.

Secondo alcuni dati, ogni anno nel nostro Paese vengono istruite circa 300.000 cause pendenti contro medici e strutture sanitarie.

A questo triste dato si aggiungono le 35.000 richieste annuali di risarcimento per danno biologico ovvero lesioni che possono portare anche a invalidità permanente o al decesso.

Quali sono le varie tipologie di errori sanitari che possono verificarsi?

Secondo alcuni dati, ben il 38,4% dei casi di malasanità si verifica durante gli interventi chirurgici, che hanno ovviamente un più elevato grado di rischio. A seguire, al secondo posto, ci sono gli errori diagnostici, con il 20,7% dei casi.

Questi si verificano quando il medico non è in grado di inquadrare il caso clinico o effettua un errore di inquadramento, ma anche quando non sottopone il paziente agli accertamenti che sarebbero utili per formulare una diagnosi corretta.

Completano il quadro, con il 10,8% dei casi di malasanità, quelli relativi agli errori terapeutici, ovvero quando al paziente viene prescritto un farmaco o un trattamento non adeguato e/o dannoso per la sua salute, e alle infezioni che si verificano in ospedale oppure in pronto soccorso e che coprono il 6,7% dei casi di malasanità denunciati in Italia.

Quali sono i reparti medici in cui avvengono più spesso questo tipo di errori? E in quali regioni d’Italia sono maggiormente diffusi?

Un’ulteriore differenziazione va fatta per reparti: ce ne sono infatti alcuni dove avvengono la maggioranza dei sinistri ai danni dei pazienti. In particolare si riscontrano queste percentuali:
● 20,3% in ortopedia e traumatologia;
● 12,9% in chirurgia generale;
● 12,6% in pronto soccorso;
● 10,9% in ostetricia e ginecologia;

A livello geografico, le aree in Italia in cui si verificano maggiormente questi episodi sono:
• il Sud e le isole con il 44,5% dei casi;
• Il Nord con il 32,2%;
• il Centro con il 23,2%.

Queste informazioni completano una visione generale e ci offrono un quadro chiaro della situazione. A questi dati se ne aggiunge uno ulteriore, quello del tasso di mortalità evitabile, con il quale ci si riferisce al numero di decessi che potevano essere evitati se non fossero stati commessi errori. La regione più virtuosa è:
• il Trentino con solo 50,81 decessi evitabili ogni 100mila abitanti;
• la Campania vanta il primato negativo con un tasso di 89,93;
• la media nazionale invece si assesta su un tasso di 69,93.
Questo significa che circa 70 persone ogni 100mila abitanti si sarebbero potute salvare con cure adeguate e invece sono morte per errori sanitari.

Quali sono le principali cause di questi errori e dei relativi conseguenti problemi?

Tra le cause principali degli errori commessi da medici e infermieri ci sono sicuramente lo scarso numero di posti letto per i pazienti e, al contempo, il basso numero di infermieri operativi.

  1. In relazione al primo problema, secondo i dati OCSE, ci sono 3,2 posti letto ogni 1.000 abitanti, un gap notevole se si pensa che Paesi come la Germania e la Francia hanno rispettivamente 7,9 posti letto per 1.000 abitanti e 5,8 posti letto per 1.000 abitanti. E pensare che nel 1975 l’Italia vantava 10,6 posti letto ogni 1.000 abitanti.
  2. Il secondo problema è legato al basso numero di infermieri: sempre secondo l’OCSE, in Italia sono 5,8 ogni 1.000 abitanti, un numero molto basso rispetto a Germania (12,9), Regno Unito (7,8) e Francia (10,8).

Questi problemi prendono piede grazie al fatto che c’è una spesa pubblica bassa per la sanità italiana. Secondo un rapporto Eurostat, l’Italia occupa il 12esimo posto per quanto riguarda la percentuale di PIL investita in spesa sanitaria, pari all’8,7%.
Ancora una volta il divario è ampio se si considerano i principali Paesi dell’UE, come la Germania (11,7% del PIL), la Francia (11,1% del PIL) e la Spagna (9,1% del PIL).

La domanda che mi sorge spontanea è: nel caso in cui ci si ritrova ad essere vittime di malasanità, come ci si può comportare? Come si effettua una denuncia e quando essa si può fare?

Se si ritiene di aver subito nell’ambito di una prestazione sanitaria un grave episodio di malasanità, il danneggiato può valutare l’ipotesi di denunciare il fatto alle autorità competenti presentando una formale denuncia querela.

Denunciare un medico o un’intera struttura sanitaria, è un atto legittimo nei casi più gravi. Tuttavia è opportuno sempre procedere con estrema cautela e richiedere un parere ad un legale esperto nella materia della colpa medica. Poiché, infatti, il 90% circa delle denunce vengono archiviate – qualora non si fosse così determinati a procedere in sede penale o, comunque, non si fosse certi della responsabilità degli operatori sanitari e lo scopo dell’azione fosse solo quello risarcitorio – ecco che, allora, presentare una denuncia potrebbe anche essere controproducente perché una eventuale perizia (CTU della Procura), fortemente negativa sulla responsabilità, potrebbe esitare in un decreto di archiviazione.

In questo caso, infatti, il danneggiato non solo si vedrebbe archiviata la propria denuncia penale ma potrebbe anche essere penalizzato in sede civile per la pratica risarcitoria, potendo la struttura sanitaria e il medico rilevare la presenza di una perizia nel fascicolo penale che li scagiona in toto da ogni responsabilità. È bene sapere, dunque, come prima cosa che, per portare avanti una denuncia contro un medico o contro l’intera struttura sanitaria occorre avere a disposizione delle prove idonee a dimostrare la presenza di un palese ed evidente errore professionale medico. Per presentare una denuncia di malasanità presso le autorità competenti è fondamentale anche rispettare i termini stabiliti dalla legge. In caso di errori medici per i quali
si voglia agire penalmente è sempre bene procedere con una denuncia querela nel termine di 3 mesi dal giorno in cui il paziente ha riportato il danno o ha scoperto di aver subito un danno cagionato da una cattiva prestazione sanitaria. Pertanto, è consigliabile, al minimo dubbio di errore medico, richiedere immediatamente la cartella clinica da allegare alla denuncia.

Ti chiediamo un’ultima curiosità: ci sono delle novità negli ultimi in termini di legislazione relative a questo tema?

Sempre in tema denuncia penale, posso segnalare che il nuovo impianto normativo della riforma del 2017 (Legge Gelli/Bianco 24/2017) ha previsto un nuovo profilo di responsabilità penale che esclude la punibilità per imperizia nel caso in cui il medico dimostri di essersi attenuto alle raccomandazioni previste dalle linee guida validate dall’Istituto Superiore di Sanità.

È opportuno segnalare, inoltre, che, mentre in sede civile la responsabilità medica deve essere accertata più semplicemente secondo la regola del “più probabile che non”, nel penale, invece, la causalità deve essere accertata “oltre ogni ragionevole dubbio”: non si parla, quindi, di una mera possibilità ma di una rilevante probabilità (la quasi certezza), nel senso che il comportamento commissivo o omissivo del singolo sanitario o della struttura deve aver causato il danno lamentato dal paziente in maniera talmente probabile da rendere più plausibile l’esclusione di altri fattori concomitanti o addirittura assorbenti (ad es. l’esistenza di una pregressa patologia).

La diversa regola, in sede civile e penale, per l’accertamento della responsabilità medica (molto più rigorosa in sede penale, per ovvie ragioni, che in sede civile) può consigliare, dunque (soprattutto quando la finalità del danneggiato è meramente risarcitoria) di agire civilmente. A tal riguardo, è bene sottolineare come, in sede civile, il termine di prescrizione (entro il quale il diritto al risarcimento deve essere esercitato dal paziente, pena la perdita del diritto) è decennale verso la struttura (che risponde contrattualmente nei confronti del paziente, ex artt. 1218 c.c. e 1228 cc., rispettivamente per fatto proprio e del proprio personale medico) e, solitamente, quinquennale (in quanto, usualmente la responsabilità del medico verso il paziente è extracontrattuale, salvo il caso che il sanitario abbia agito in esecuzione di un contratto stipulato direttamente con il paziente, senza il tramite della struttura sanitaria) nei confronti degli operatori sanitari responsabili.

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