GREEN PASS: limitazione delle libertà fondamentali

GREEN PASS: limitazione delle libertà fondamentali

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Green Pass

Intervista a Roberto Mastalia

L’introduzione del Green Pass da parte del Governo ha suscitato molte discussioni riguardo la correttezza o meno di questo provvedimento, il cui scopo sembra sia quello di portare la popolazione a vaccinarsi, più che quello di fermare i contagi. Abbiamo chiesto all’Avvocato Roberto Mastalia di spiegarci meglio la situazione.

Parliamo di Green Pass. È uscito il Decreto Legge che vieta l’ingresso all’interno nei locali a chi non possiede la tanto chiacchierata Certificazione Verde: secondo lei diventerà una legge?

Dipenderà molto dalla reazione del popolo. Storicamente quasi tutti i Decreti Legge vengono poi convertiti in legge. Essi sono sostanzialmente uno strumento attraverso il quale, surrettiziamente, il potere esecutivo si arroga il potere di legiferare, e in Italia questo è permesso dall’articolo 67 della Costituzione, ma solo in alcuni casi di necessità e urgenza.

Purtroppo in questi ultimi anni in Italia questo strumento è stato abusato, e la mancata discussione in parlamento per un provvedimento più completo ha portato molti disagi e molte categorie ad essere insoddisfatte: i medici, gli studenti universitari, gli insegnanti, il personale ATA… Ma anche tutte quelle persone che necessitano di utilizzare i mezzi pubblici per raggiungere il luogo di lavoro. 

Per esempio, ho ricevuto una telefonata da una signora che mi chiedeva come potesse fare, dato che per lavoro ogni giorno doveva prendere un treno Intercity. Questi sono problemi concreti.

È stato pubblicato poco tempo fa un documento da parte dell’Osservatorio permanente per la legalità costituzionale dal titolo: “Sul Dovere Costituzionale e Comunitario  di disapplicazione del CD Decreto Green Pass”. Ci può spiegare meglio?

Il Green Pass è sotto molti profili incostituzionale. Si tratta di un tema estremamente complesso, che si snoda attraverso il rapporto tra ordinamento europeo ed ordinamento nazionale, coinvolgendo una pluralità di istituti e principi che sono alla base della nostra forma di Stato e che pongono in delicato equilibrio le garanzie delle libertà fondamentali con i doveri di solidarietà economica e sociale, con immediate ricadute sul principio di eguaglianza.

Il green pass europeo è un documento che ha voluto l’Unione Europea per consentire ai cittadini europei di spostarsi liberamente tra gli stati, quindi come strumento di ampliamento dei diritti e delle libertà. 

In Italia invece è stato approvato per NON consentire ai cittadini di fare una serie di attività, in modo discriminatorio. Per emettere un green pass di questo tipo l’Osservatorio afferma che è necessario rendere la vaccinazione obbligatoria, ma allo stato attuale la vaccinazione è ancora in fase sperimentale, e pertanto non può essere resa obbligatoria. 

Fino alla fine del 2023 i vaccini non saranno approvati definitivamente, e perciò questa è una problematica etica e morale molto importante.

Questo poi ci porta a una riflessione: se è vero che un diritto naturale può essere limitato per una sedicente emergenza, allora si apre una possibilità al fatto che ci possa essere un’eccezione, un espediente. E quindi, se è possibile limitarli, come si fa a stabilire la scala di valore che decide quanto limitarli?

È come una crepa in una diga, per usare una metafora. Quando passa l’acqua non si può stabilire cosa passa, se passa l’acqua pulita o l’acqua sporca, se passano i pesci oppure no… c’è il rischio che passi tutto.

Quindi definisci illegittimo il DPCM e anche il Green Pass?

Definisco illegittimo l’utilizzo strumentale del DPCM per impedire agli italiani di adire il giudice per farlo annullare. 

Il DPCM è uno strumento lecito di per sé, ma è illecito l’uso che ne hanno fatto.

C’è la possibilità che il vaccino diventi obbligatorio?

Secondo me no. I primi vaccini termineranno il periodo di prova di tre anni per la fine del 2023, gli altri nel 2024 addirittura. In questo periodo, poi, già ad ottobre dovrebbe decadere il motivo per il quale questi vaccini sono stati approvati allo stato sperimentale, ovvero legato allo stato di emergenza. 

Inoltre, nel momento in cui saranno approvate cinque diverse terapie di cura, a inizio ottobre, allora automaticamente non avrà più senso parlare di emergenza.

Obbligo vaccinale per tutte quelle persone che lavorano nella sanità pubblica. Nella sanità privata è stato lo stesso. È giusto o no, nel caso di un poliambulatorio privato per esempio?

Il Decreto 44, poi convertito il legge 76, ha introdotto quest’obbligo per tutte quelle professioni che vengono svolte all’interno di strutture che vengono o considerate sanitarie, quindi per esempio anche chi fa le pulizie o i cuochi all’interno di RSA. Questa legge ha previsto che il personale sanitario che non si vaccina dovrà essere raggiunto da un accertamento, e quindi una sospensione da parte della ASL di riferimento, che dovrà poi comunicare il provvedimento sia all’interessato, sia al datore di lavoro, sia all’Ordine professionale di riferimento, qualora questi sia iscritto all’Ordine.

Finora tutto questo era piuttosto difficoltoso per le ASL dal punto di vista burocratico, logistico e organizzativo. Per ovviare a questo problema le ASL hanno dato il mandato ai medici del lavoro di dichiarare inabile al lavoro i dipendenti, ma se finora nessuna ASL ha emesso un provvedimento di sospensione, mentre invece si sono susseguite invece una serie di pronunce da parte dei medici competenti, caricandosi di responsabilità che non si sarebbero mai dovuti prendere. Sono stati fatti dei ricorsi per questo, ma le sentenze che hanno emesso i giudici non possono essere corrette. Esse affermano che l’Unione Europea ha inserito il Covid tra le patologie pericolose, ma ciò significa che una persona non può lavorare solo se è malata, non se non è vaccinata. Ricordiamoci che un non vaccinato non è automaticamente malato.

Ma allora, fino adesso che hanno messo tutte queste regole sull’utilizzo dei dispositivi di sicurezza, una persona non può mantenere questi DPI per proteggersi e proteggere gli altri?

La legge afferma che per i lavoratori dipendenti il datore di lavoro dovrebbe avere la possibilità, ma non l’obbligo, di verificare i lavoratori non vaccinati in modo da evitare il contatto con gli altri, e, a seconda del tipo di mansioni che svolge, può scegliere di cambiargliele, anche con riduzione di stipendio.

Nel caso di liberi professionisti è un po’ diverso, perché sarebbe giusto che venisse specificato che il provvedimento di sospensione si attua solo per le attività in presenza. Ma questo dipende anche dalle decisioni che prende chi sta a capo dell’Ordine di riferimento al quale il professionista è iscritto.

Adesso sembra che il Garante della Privacy abbia autorizzato anche i pubblici esercizi privati a controllare i documenti: è possibile?

Tutte le informazioni riportate sulla carta d’identità, e quindi relative allo stato civile, sono contenute in un registro pubblico, e pertanto non possono essere suscettibili di privacy. Il Garante non può invece autorizzare i privati a verificare l’identità dell’intestatario della Certificazione Verde, perché vorrebbe dire conoscere i dati sensibili (medici, in questo caso) della persona, e questa secondo la legge è considerata una violazione della privacy.

Le persone sono tenute a mostrare i propri documenti solo ad un pubblico ufficiale.

Una lettrice domanda: “Sono insegnante, e per problemi di salute il medico che mi segue mi sconsiglia di fare il vaccino, ma non vuole farmi l’esenzione perché dice che dev’essere il medico di base a farla. Quest’ultimo però non vuole prendersi questa responsabilità e di conseguenza non vuole farla. Il risultato è che a settembre se non avrò l’esenzione non potrò tornare a lavorare. Come devo fare?”

Io se fossi in lei manderei una raccomandata ad entrambi. È vero che il suo esonero non varrebbe a fini legali, però è un indizio. A quel punto il medico di base dovrà spiegare per iscritto il motivo per cui non vuole fare l’esenzione. E non potrà scrivere di non volersi assumere la responsabilità, perché sarebbe passibile di omissione d’atti d’ufficio, in quanto il medico è considerato come un pubblico ufficiale in questi casi.

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